Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 21, comma 2°, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 3 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

[2]Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel Regno al termine della destinazione all'estero.

[3]Il rimborso delle spese predette e' dovuto anche per la moglie, purche' non separata legalmente, e per i figli a carico.

Testo in vigore dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art24 · fonte del testo

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