Il sanitario condotto e' collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di eta'. 25 Puo' inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilita' fisica, incapacita' professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanita'. Le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50 e 51 si applicano anche a sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podesta' o della rappresentanza consorziale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 luglio 1954, n. 596

25

La L. 24 luglio 1954, n. 596 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di eta' hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta', qualunque sia la durata del servizio prestato".

Testo vigente dal 25 agosto 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1954

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 25 agosto 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 luglio 1954, n. 596

    La L. 24 luglio 1954, n. 596 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di eta' hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta', qualunque sia la durata del servizio prestato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art76 · fonte del testo

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