Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1935. Leggi il testo vigente →
L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti: 1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati; 3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica; 6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8. Biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. Il direttore generale della sanita' pubblica e' direttore dell'Istituto; puo' essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1935
