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Il Ministero dell'interno nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi ed ha facolta' di affidare il giudizio di piu' concorsi ad una stessa Commissione. La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita ed osservate le preferenze stabilite per legge. La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e' approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al podesta' od alla rappresentanza consorziale, per la nomina. Ai concorsi preveduti nel presente articolo si applicano le disposizioni del terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico. I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo sono definitivi, salvo per quanto riguarda il reparto delle spese del concorso.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art69 · fonte del testo

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