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Al personale medico addetto agli uffici sanitari comunali, preveduti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, si applicano le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari. Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podesta', salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto. Per tale personale funziona la Commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non e' applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47. Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art54 · fonte del testo

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