((Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non puo' eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennita' accessoria. Le somme che eccedono la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma. Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilita' di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme. La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, e' fissata nel modo seguente: comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori. Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esse attribuibile spetta all'ufficiale sanitario. La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sara' fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria)).

Testo vigente dal 23 giugno 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 23 giugno 1971. 11 parole tolte, 471 parole aggiunte.

Le somme riscosse dal comunetolto: , per i compensi indicati nell'articolo precedentetolto: , sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali aggiunto: sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il tolto: cinquanta aggiunto: 50 per cento che e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il tolto: venticinque aggiunto: 25 per cento al personale tecnicoaggiunto: -sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma tolto: e' aggiunto: e devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnicoaggiunto: -sanitario predetto non puo' eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennita' accessoriaaggiunto: . Le somme che eccedono la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma. Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilita' di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme. La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, e' fissata nel modo seguente: comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori. Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esse attribuibile spetta all'ufficiale sanitario. La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sara' fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art43 · fonte del testo

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