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Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali. ((I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle Aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla. Commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una Commissione presieduta dal sindaco o dal presidente dell'Azienda ovvero da altro membro della Giunta comunale o della Commissione amministratrice, delegato dal sindaco o dal presidente. Tale Commissione e' composta del medico provinciale, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, di un farmacista e di un chimico designati, fra estranei all'Amministrazione del comune o dell'azienda, dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice. I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata)).

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955 al 12 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. 16 parole tolte, 135 parole aggiunte.

… salariati degli enti locali. I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie tolto: comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla Commissione indicata nell'art. 105 del presente testo unico aggiunto: dei Comuni e delle Aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla. Commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una Commissione presieduta dal sindaco o dal presidente dell'Azienda ovvero da altro membro della Giunta comunale o della Commissione amministratrice, delegato dal sindaco o dal presidente. Tale Commissione e' composta del medico provinciale, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, di un farmacista e di un chimico designati, fra estranei all'Amministrazione del comune o dell'azienda, dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice. I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art372 · fonte del testo

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