Art. 371
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Ai comuni, alle istituzioni di assistenza e benificenza ed agli altri enti pubblici, nonche' alle societa' cooperative di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di farmacie, e' riconosciuto il diritto di continuarne l'esercizio.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968
