Art. 352
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 20 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →
Il governatore di Roma provvede alla fornitura del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del governatorato, ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente testo unico.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 20 gennaio 1945
