Art. 347
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Nel territorio del governatorato di Roma sono devolute al governatore le attribuzioni in materia sanitaria attribuite al prefetto e al podesta', ai termini del presente testo unico e di ogni altra legge e regolamento, fatta eccezione per quelle concernenti i servizi di sanita' marittima e quelle sugli arrivi per le vie dell'aria, i trasporti di salme da comune a comune, la vigilanza sul meretricio, il commercio degli stupefacenti, i rapporti con gli organi sindacali competenti degli esercenti le professioni e le arti sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 20 gennaio 1945
