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L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e' nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso. Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato trentadue anni di eta', e indipendentemente dal limite predetto:

  • a)i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanita' pubblica;
  • b)gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facolta' di medicina e chirurgia;
  • c)i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi. 33
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1958, n. 1174

33

La L. 30 dicembre 1958, n. 1174 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto comma dell'art. 34 e dal secondo comma dell'art. 68 dei testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' portato da 32 a 35 anni".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1959 al 26 aprile 1961

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1955 al 30 gennaio 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 1958, n. 1174

    La L. 30 dicembre 1958, n. 1174 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto comma dell'art. 34 e dal secondo comma dell'art. 68 dei testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' portato da 32 a 35 anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art34 · fonte del testo

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