Art. 339
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Il trasporto di cadaveri da comune a comune del Regno autorizzato dal Prefetto. L'introduzione di cadaveri dall'estero e' autorizzata dal Ministro per l'interno, oppure, per delegazione di esso, dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento. Il prefetto, che autorizza il trasporto di un cadavere in un comune appartenente ad un'altra provincia del Regno, deve dare avviso dell'autorizzazione concessa al prefetto della provincia cui appartiene il comune nel quale il cadavere deve essere trasportato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955
