Art. 338
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I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non e' possibile provvedere altrimenti, puo' permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati. Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podesta', per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni. Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 17 gennaio 1957
