Art. 263
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Il Ministro per l'interno e' autorizzato a emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche. Speciali misure dovranno essere ordinate:
- a)negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettivita';
- b)negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e possono avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955
