Art. 231
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Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podesta', che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Contro il provvedimento del podesta', e' ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto e' definitiva. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a mille.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 agosto 1939
