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Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualita' e in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 giugno 1954

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art214 · fonte del testo

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