Art. 209
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Quando le risaie siano attivate od estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorita', il prefetto ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina con suo decreto la distruzione delle risaie a spese del contravventore stesso. Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955
