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L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 28 dicembre 1978

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