Art. 180
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Nessuno puo' fabbricare senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus sieri, tossine ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso. La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorita' sanitaria, comunale. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell'istituto di sanita' pubblica, per verificarne l'innocuita', la purezza ed eventualmente l'efficacia. La spesa del controllo e' a carico del produttore.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991
