Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →

Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialita' medicinali non registrate o specialita', delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire duemila a seimila e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni. In caso di recidiva, puo' pronunziare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 218/1983

    Questione infondata
    18 luglio 1983

    Rientra nel potere discrezionale del legislatore di prevedere incriminazioni e misura della pena, e non è censurabile l'avere egli tutelato un interesse tralasciandone altri e maggiori: pertanto è manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 168 e 169 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1 l. 24 dicembre 1975 n. 706, che assoggettano a sanzione penale il commerciante che vende medicinali non registrati, mentre il farmacista sarebbe soggetto alla sola sanzione amministrativa.

    Art. 3 cost. · Art. 168 Testo unico sanitarie · Art. 169 Testo unico sanitarie · Art. 1 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art169 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari