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I produttori e commercianti di specialita' medicinali che mettono in commercio specialita' non registrate o specialita', delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila. A tali pene e' aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata pro dotta la specialita'. Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialita' ovunque si trovi e puo' ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialita' non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 218/1983

    Questione infondata
    18 luglio 1983

    Rientra nel potere discrezionale del legislatore di prevedere incriminazioni e misura della pena, e non è censurabile l'avere egli tutelato un interesse tralasciandone altri e maggiori: pertanto è manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 168 e 169 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1 l. 24 dicembre 1975 n. 706, che assoggettano a sanzione penale il commerciante che vende medicinali non registrati, mentre il farmacista sarebbe soggetto alla sola sanzione amministrativa.

    Art. 3 cost. · Art. 168 Testo unico sanitarie · Art. 169 Testo unico sanitarie · Art. 1 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art168 · fonte del testo

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