Art. 158
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 67 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 de, Codice penale, puo' ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 158
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art158 · fonte del testo
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