Art. 156
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 70 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azioni stupefacente, deve farne denunzia, entro due giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire due cento a duemila. Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda e sostituite l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 156
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art156 · fonte del testo
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