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Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede. In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del Codice penale. Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art151 · fonte del testo

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