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La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del Ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata. Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione e' subordinata, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art149 · fonte del testo

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