Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore eta' ed essere munito di licenza, rilasciata, dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime. I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale. La istituzione delle scuole indicate nel primo comma e' autorizzata con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1984

    Questione inammissibile
    18 luglio 1984

    È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale che non abbia alcun nesso di pregiudizialità con l'oggetto del giudizio a quo. (Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, sollevata in riferimento all'art. 33 Cost.).

    Art. 33 cost. · Art. 140 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art140 · fonte del testo

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