Art. 106
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L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non puo' essere consentita se non a chi: sia cittadino italiano, maggiore di eta' e nel possesso dei diritti civili; sia inscritto nell'albo professionale dei farmacisti; dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e cio' anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968
