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[1]Art. 87 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare.

[3]Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva di mare un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra quale soggetto alla leva marittima, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art96 · fonte del testo

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