Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Pene pei mancanti ai richiami per istruzione.

[2]Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentano prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari. ((Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari)).

Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1940

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 13 agosto 1940. 44 parole aggiunte.

… carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari. aggiunto: Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art94 · fonte del testo

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