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[1]Art. 97 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Pene pei renitenti.

[3]Ai renitenti presentatisi spontaneamente prima dello scadere del primo anno dal giorno della dichiarazione di renitenza viene, in tempo di pace, inflitta la pena della reclusione da 2 a 6 mesi se il Consiglio di leva li abbia giudicati idonei al servizio militare; quella della reclusione fino a 3 mesi se li abbia ritenuti inabili al servizio. I renitenti presentatisi spontaneamente dopo il termine di un anno incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da 6 mesi ad un anno se giudicati idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a 6 mesi, se dichiarati inabili al servizio. Ai renitenti arrestati vengono, in tempo di pace, inflitte le seguenti pene: da 1 a 2 anni di reclusione se idonei al servizio militare: da un mese ad un anno di reclusione se giudicati inabili. Tutte le pene di cui sopra sono raddoppiate in tempo di guerra. I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art91 · fonte del testo

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