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[1]Art. 95 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Diserzione - Mancanza ai richiami per istruzione.

[3]Gli arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscano all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'Autorita' giudiziaria militare marittima, trascorsi cinque giorni da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo. Sono parimenti dichiarati disertori e denunciati come tali i militari in congedo illimitato che, senza legittimo impedimento, non obbediscano all'ordine di arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 od a quello di richiamo alle armi, salvo i richiami per istruzione per i quali sono applicabili le sanzioni penali e disciplinari di cui al succesivo art. 94. I militari imputati di diserzione o di mancanza ai richiami per istruzione sono, durante le more del giudizio, avviati alle armi.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art89 · fonte del testo

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