Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 62 legge 23 giugno 1927, n 1066: modificato.

[2]Ritardi nella presentazione per richiami.

[3]I militari in congedo illimitato imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero o su barche addette alla pesca del corallo all'estero od addette ovunque alle pesche periodiche di cui all'art. 25, in caso di richiamo in servizio, hanno la facolta' di ritardare a presentarsi alla competente autorita' fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art79 · fonte del testo

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