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[1]Art. 19 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte 1° comma; art. 14 legge 3 aprile 1928, n. 919, 1° comma: modificato.

[2]Congedo illimitato e congedo assoluto.

[3]Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma, soggetti ancora, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, all'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi prosciolti, per eta' o per inidoneita' fisica, da ogni obbligo di servizio militare.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art73 · fonte del testo

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