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[1]R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, articoli 2, 3, 4, 5: modificato.

[2]Disposizioni speciali in materia ecclesiastica.

[3]Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre che dagli articoli 54 e 71 del presente testo unico, da speciali disposizioni.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art72 · fonte del testo

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