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[1]Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 11 comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, legge 3 aprile 1928, n. 919: modificato.

[2]Dispense e permessi ai missionari cattolici all'estero e nelle Colonie.

[3]Il Ministro per la marina ha facolta', in tempo di pace, di concedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, ed alle condizioni dagli stessi stabilite, le dispense e le facilitazioni previste dagli articoli 68 e 69 a tutti od a parte degli arruolati che, avendo compiuto gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero od in territorio di diretto dominio dell'Italia ovvero nelle Colonie italiane in qualita' di missionari cattolici.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art71 · fonte del testo

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