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[1]Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane.

[2]Il Ministro per la marina, puo', in tempo di pace e su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in localita' remote o periferiche delle Colonie italiane, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari marittime, nonche' alla giurisdizione militare marittima.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art67 · fonte del testo

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