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[1]Art. 54 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]((Eventuale anticipato congedo dei militari di leva o volontari che vengano a trovarsi in determinate condizioni di famiglia.

[3]Il Ministro per la marina ha facolta' di inviare in congedo anticipata, dopo almeno tre mesi di effettivo servizio, i militari di leva che per sopraggiunte condizioni di famiglia risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico; 2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare; 3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', o di madre vedova, purche' in questo secondo caso essi abbiano una o piu' figlie viventi; 4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 61 anni di eta', oppure primogenito di madre vedova; 5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 6° primogenito di orfani di entrambi genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni; 7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni e vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 9° figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare; 10° figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare. Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9° e 10° sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925. n. 2275. Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito dell'istruzione premarinara. Se il servizio prestato e' inferiore ai tre mesi, il beneficio di cui sopra puo' essere concesso dal Regio esercito al quale il militare, previo assenso del Ministero della marina, puo' essere trasferito, con definitiva cancellazione dai ruoli dei militari volontari, la cui classe e' stata gia' chiamata alla leva, i quali dopo l'arruolamento si vengano a trovare in una delle condizioni suddette, possono, a loro domanda, ottenere senz'altro il proscioglimento dalla ferma volontaria e il passaggio a quella di leva, salvo a invocare poi l'anticipato congedamento che puo' essere eventualmente concesso ai militari di leva)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1937 al 12 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937. 217 parole tolte, 547 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Riduzioni di servizio agli arruolati aventi titolo, nel R. Esercito, a ferma minore di 3° gradoaggiunto: Eventuale anticipato congedo dei militari di leva o volontari che vengano a trovarsi in determinate condizioni di famiglia.

tolto: Agli arruolati di leva ed ai volontari la cui classe e' stata gia' chiamata alla leva, i quali per sopraggiunte circostanze vengono a trovarsi nelle condizioni di famiglia tali che, se sussistenti all'atto dell'apertura della leva della loro classe, avrebbero dato loro diritto al passaggio alla leva di terra per esservi assegnati alla ferma minore di 3° grado, sono concesse, con le norme stabilite dalla legge sul reclutamento del R. Esercito, le riduzioni di servizio stabilite per i militari del R. Esercito nelle medesime condizioni. Il Ministero della marina potra' concedere, ove non ostino esigenze militari, lo stesso beneficio a coloro che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra, quando le sopravvenute condizioni di famiglia siano tali che, se sussistenti all'atto della apertura della leva della loro classe di nascita, avrebbero permesso il passaggio alla leva di terra per esservi assegnati alle ferme minori di 2° o di 1° grado. Gli arruolati di cui sopra cessano di far parte del C.R.E.M. e sono trasferiti nei ruoli del R. Esercito per seguire le sorti della loro classe di nascita, giusta il disposto del precedente art. 8: i volontari continuano a far parte del C.R.E.Maggiunto: Il Ministro per la marina ha facolta' di inviare in congedo anticipata, dopo almeno tre mesi di effettivo servizio, i militari di leva che per sopraggiunte condizioni di famiglia risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico; 2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare; 3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', o di madre vedova, purche' in questo secondo caso essi abbiano una o piu' figlie viventi; 4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 61 anni di eta', oppure primogenito di madre vedova; 5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 6° primogenito di orfani di entrambi genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni; 7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni e vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 9° figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare; 10° figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare. Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9° e 10° sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925. n. 2275. Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito dell'istruzione premarinara. Se il servizio prestato e' inferiore ai tre mesi, il beneficio di cui sopra puo' essere concesso dal Regio esercito al quale il militare, previo assenso del Ministero della marina, puo' essere trasferito, con definitiva cancellazione dai ruoli dei militari volontari, la cui classe e' stata gia' chiamata alla leva, i quali dopo l'arruolamento si vengano a trovare in una delle condizioni suddette, possono, a loro domanda, ottenere senz'altro il proscioglimento dalla ferma volontaria e il passaggio a quella di leva, salvo a invocare poi l'anticipato congedamento che puo' essere eventualmente concesso ai militari di leva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art62 · fonte del testo

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