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[1]Art. 2 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Esclusi dal far parte della R. Marina.

[3]Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della R. Marina coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonche' i condannati a pene infamanti, a norma dei Codici penali militari.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art6 · fonte del testo

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