Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 60 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Tempo non computabile nella ferma.

[3]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal mutare in istato di diserzione, o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari debbono prestare, sotto le armi, tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare il tempo prestato sotto le armi dalla classe di leva cui sono, soltanto a tale scopo, trasferiti. I trasferimenti di cui sopra sono fatti in ragione degli anni d'interruzione di servizio computando per anno intiero la frazione superiore ai sei mesi di servizio.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari