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[1]Art. 60 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Tempo non computabile nella ferma.
[3]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal mutare in istato di diserzione, o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari debbono prestare, sotto le armi, tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare il tempo prestato sotto le armi dalla classe di leva cui sono, soltanto a tale scopo, trasferiti. I trasferimenti di cui sopra sono fatti in ragione degli anni d'interruzione di servizio computando per anno intiero la frazione superiore ai sei mesi di servizio.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008
