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[1]Riforma, inabilita' temporanea, ed idoneita' limitata dei militari alle armi od in congedo.

[2]L'autorita' militare marittima ha facolta' di pronunciare, la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui all'art. 35, per i militari sotto le armi, o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi, quali residenti all'estero, come pure nei riguardi dei militari sotto le armi, che risultino temporaneamente inabili, puo' pronunciare, in base ai citati elenchi e nei limiti di cui all'art. 37, la rivedibilita' ovvero l'invio in licenza straordinaria, per il tempo necessario.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art42 · fonte del testo

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