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[1]Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici.
[2]Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva marittima, puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008
