Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 4 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Formazione delle liste di leva marittima. Reclami per mancata od indebita inclusione nelle stesse.

[3]Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico detta le norme e stabilisce le modalita' per la formazione e la pubblicazione delle liste di leva marittima. Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva e', ferme le disposizioni del successivo art. 31, fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre alla quale, per ragione di eta', gli inscritti dovrebbero concorrere ed in ogni caso prima della visita medica presso il Consiglio di leva marittima.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art22 · fonte del testo

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