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[1]Art. 7 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° e 2° comma, modificato.

[2]Autorita' preposte alle operazioni della leva marittima.

[3]Il Ministro per la marina provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva di mare. Sono organi del servizio della leva marittima le Capitanerie di porto ed i Consigli di leva marittima. All'estero il servizio della leva marittima e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche e consolari.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art15 · fonte del testo

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