Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. 196 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Articoli 6, 7, 9 e 10 legge 13 luglio 1911, n. 748: modificati.aggiunto: Testo unico-art.14
tolto: Imbarco di inscritti e di militami in congedo su navi di bandiera estera.
tolto: Gli inscritti nelle note preparatorie della leva marittima, o nelle liste di leva, ed i militari in congedo, per poter imbarcare su navi di bandiera estera, debbono ottenere il nulla osta dalle autorita' marittime. Le autorita' portuarie (capitanerie e uffici circondariali di porto) in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la marina, permessi di imbarco su navi di bandiera estera. Tali permessi hanno durata di due anni e sono rinnovabili. L'autorita', che rilascia o rinnova il nulla osta di imbarco su nave di bandiera estera, fa denunciare all'interessato il domicilio, la residenza od il recapito della famiglia e comunica tali dati, insieme alle notizie relative al rilascio od al rinnovamento del nulla osta di cui sopra, alla competente Capitaneria di porto. Il congedato, che rinunci comunque a valersi del permesso di imbarco su nave di bandiera estera, deve darne comunicazione all'autorita' che gli rilascio' il nulla osta, entro sei mesi dalla data di concessione. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui l'art. 103.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art14 · fonte del testo
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