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[1]Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero.

[2]I renitenti ed i mancanti alla chiamata alle armi, residenti all'estero, che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione, a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalita' previste dal precedente art. 33 sempre che soddisfino alle condizioni di cui al numero stesso e non siano incorsi nelle inadempienze suddette nel tempo della mobilitazione generale.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art110 · fonte del testo

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