Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 6 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 3° comma: modificato.
[2]Espatrio dei militari in congedo.
[3]Per quanto riguarda il servizio militare marittimo non vi sono vincoli alla liberta' di emigrazione per i militari congedati dopo aver soddisfatto l'obbligo di servizio alle armi o dispensati dal compierlo. L'autorita' di frontiera e' tenuta a notificare alla competente Capitaneria di porto, insieme alle generalita' dei militari predetti, la data della loro partenza e la localita' verso h quale sono diretti.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008
