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[1]Art. 59 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma: modificato.

[2]Eccezione per i militari delle classi anteriori al 1895.

[3]I militari appartenenti alle classi anteriori al 1895 continueranno a far parte dei ruoli della forza in congedo del R. Esercito nei quali furono trasferiti anteriormente alla emanazione della legge 23 giugno 1927, n. 1066, ad eccezione di quelli provenienti dagli inscritti di 1ª categoria della gente di mare, i quali dovranno essere restituiti alla R. Marina.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art109 · fonte del testo

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