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[1]Art. 91 legge 23 giugno 1927, n. 1066.

[2]Punibilita' dello inscritto colpevole di reati previsti dal presente testo unico ancorche' non si trovi nel Regno.

[3]L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero dei reati preveduti nel presente testo unico o nel Codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalle leggi italiane, ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, puo' essere giudicato nello Stato se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art106 · fonte del testo

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