Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 13 legge 13 luglio 1911, n. 748: modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460.

[2]Contravvenzioni per inadempienze circa le chiamate di controllo o le dichiarazioni di residenza o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera.

[3]I sottufficiali della R. Marina ed i militari del C.R.E.M. in congedo illimitato, che manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo di cui all'art. 81 od omettano di notificare, entro i limiti di tempo fissati dall'art. 77, i cambiamenti della loro residenza sono puniti con una ammenda da L. 200 a L. 600 se sottufficiali e da L. 100 a L. 300 se graduati e comuni. Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stesse possano presumersi inefficaci anche se applicate al massimo, il giudice ha facolta' di aumentarle al doppio. In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilita' del condannato, l'ammenda e' convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma. Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare. Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla meta' del massimo dell'ammenda. La cognizione delle contravvenzioni di cui sopra e' deferita ai Tribunali militari marittimi, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417. 5 Le disposizioni del 1° e 2° comma sono applicabili anche a coloro che non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 14.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 marzo 1956, n. 167

5

La L. 23 marzo 1956, n. 167, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che e' abrogato il settimo comma del presente articolo limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei reati commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 4 aprile 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 marzo 1956, n. 167

    La L. 23 marzo 1956, n. 167, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che e' abrogato il settimo comma del presente articolo limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei reati commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art103 · fonte del testo

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