Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 102 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Pene per i periti sanitari.

[3]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dal presente testo unico, che abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni. La pena e' loro applicata tanto se i doni o le promesse furono, da essi, accettati dopo aver ricevuto l'incarico della perizia quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale incarico. La pena e' applicata anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art102 · fonte del testo

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